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Anatocismo ed usura, le banche finiscono alla sbarra turismo in puglia
| Lunedi 8 Novembre 2004 - 18:00 | |
Le banche questa volta hanno perso. La Cassazione, a Sezioni unite, ha messo una pietra tombale sulla storica questione dell'anatocismo praticato dagli istituti di credito. Il meccanismo “truffaldino” degli istitui di credito era semplicissimo e nientaffatto occulto: in pratica quando il conto del correntista era in nero gli interessi venivano calcolati annualmente, quando era invece in rosso il calcolo era trimestrale.
La Cassazione si era già pronunciata in proposito con tre distinte sentenze.
Gli istituti di credito, pur adeguando il calcolo degli interessi non hanno mai accolto le richieste di rimborso dei risparmiatori. Nonostante le tre sentenze fossero già definitive, la banche hanno sempre preteso una sentenza della Cassazione a Sezioni unite, nella speranza che questa ribaltasse le precedenti interpretazioni.
Una volta tanto, invece, giustizia è stata fatta.
Ora dovranno rimborsare chi per anni ha subito questa pratica e per i Tribunali a questo punto il lavoro sarà in discesa, a meno che il governo non intervenga con una sanatoria.
La vera novità di questa storica sentenza è che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima del noto orientamento giurisprudenziale che, nella primavera del 1999, ne ha negato l'uso. In sostanza la sentenza ha valore retroattivo.
Questa è l’estrema sintesi della sentenza n. 21095 della Suprema Corte di Cassazione.
I risparmiatori interessati sono più o meno 10 milioni, per un totale di rimborsi che va dai 20 ai 30 miliardi di euro. Potranno richiedere i rimborsi degli ultimi dieci anni tutti coloro che hanno ancora un conto corrente presso l'istituto di credito, oppure chi, pur non avendo più il rapporto con la banca abbia conservato le scritture contabili. La pratica dell'anatocismo era comunque già vietata dall' articolo 1283 del Codice civile, ma gli istituti di credito per anni, lo hanno sempre praticato, dichiarando che i cosiddetti "usi bancari" lo prevedevano.
In realtà era una forma di usura nemmeno troppo camuffata. anatocismo usura banche software per il calcolo degli interessi su mutuo o c/c bancario o postale. software per la rilevazione dei tassi del mutuo o conto corrente. anatocismo usura banche sentenza e calcolo anatocismo anatocismo usura banche bancario e dell'usura con le relative condanne. calcolo e ricalcolo dei tassi di interesse su conto corrente e mutuo. anatocismo usura banche serie storica tassi interessi dei conti correnti e dei mutui. anatocismo usura banche rilevazione e serie storica del tasso di interesse legale o tassi di interesse legale. anatocismo usura banche anatocismo usura banche serie storica tasso interesse dei c c e dei mutui. conseulenza tecnica sugli interessi di mora. anatocismo usura banche quotazione degli interessi legali su c/c o mutuo bancari. Anatocismo
Con il termine anatocismo si indica il
calcolo degli interessi sugli interessi già maturati: in definitiva gli
interessi "composti".
Per diversi anni, le banche hanno praticato
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sui quali
venivano poi calcolati ulteriori interessi nei trimestri successivi,
determinando in tal modo dei tassi effettivi a carico della clientela
superiori rispetto a quelli contrattualmente stabiliti.
Gli
Istituti di credito non avrebbero dovuto calcolare gli interessi sugli
interessi ma solo sul monte capitale ed esclusivamente su base annua e non
trimestrale.
L’art. 1283 c.c., in via generale vieta l’anatocismo.
La regola ammetteva deroga in forza di usi contrari. Le banche forti di
questa enunciazione applicavano l’uso di capitalizzazione degli interessi
come uso normativo, avvallate da diverse sentenze della
Cassazione.
La situazione è mutata radicalmente con l’inversione
della giurisprudenza della Suprema Corte che ha emanato nel 1999 tre
sentenze di identico tenore, che hanno comminato la nullità della clausola
di capitalizzazione trimestrale.
In questo panorama è intervenuto
il Governo che utilizzando una delega dell’anno precedente, ha emanato il
decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, cosiddetto “Salva
banche”.
L’intervento del Governo è stato oggetto di critica nelle
sedi giurisdizionali sfociando nella remissione degli atti della Consulta
che in data 17 ottobre 2000 ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 25 comma 3°, consentendo la richiesta da parte del cliente della
restituzione degli interessi versati e non dovuti.
Per effetto
della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sono stati
pagati interessi dalla clientela ad un tasso annuo effettivo superiore a
quello contrattualmente stabilito.
Per poter ripristinare
l’equilibrio finanziario occorre applicare il “principio di equivalenza
finanziaria”, in virtù del quale due tassi, riferiti a periodi diversi,
sono equivalenti quando alla fine di uno stesso periodo preso come
riferimento (ad esempio l’anno) producono uguale interesse. Questo
principio è stato la base per la realizzazione
del
Il software proposto dalla Serea Consulting per
:
a) Ricalcolare per ogni rapporto e per ogni trimestre gli
interessi rettificati;
b) Ricalcolare per ogni rapporto e per
ogni trimestre le C.M.S. rettificati:
c) Determinare le
differenze di interesi e CMS corrisposti in più per effetto
dell’Anatocismo;
d) Adeguare il ricalcolo al tasso legale e/o
alla rivalutazione monetaria ISTAT nell’arco del periodo
esaminato ;
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